LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA TRIMESTRALI DEL 2018

 

Entro il 31 maggio la comunicazione del 1^ trimestre

 

La fine del mese di maggio richiama imprenditori e professionisti alla scadenza della prima liquidazione periodica trimestrale del 2018. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 21 marzo scorso, ha approvato la nuova versione del modello di comunicazione trimestrale, che sostituisce quello adottato lo scorso anno.

 

Come precisato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo modello va utilizzato a partire dalle comunicazioni relative al primo trimestre 2018, in scadenza al 31 maggio, mentre il vecchio modello, approvato con provvedimento del 27 marzo 2017 potrà essere utilizzato per correggere i dati del 2017.

 

Novità del modello del 2018

Le novità del nuovo modello, da utilizzare a partire dal 2018, sono sostanzialmente due:

1) viene introdotto nel rigo VP1 una nuova casella 5 da barrare nel caso di trasferimento del credito, in occasione di operazioni straordinarie, dalla società dante causa e quella avente causa, la quale riporterà al rigo VP8 o VP9 il credito maturato dal soggetto dante causa;

2) viene introdotto nel rigo VP13 la casella relativa al “metodo” utilizzato per la determinazione dell’acconto: 1 se storico; 2 se previsionale; 3 se analitico; 4 se metodi speciali.

 

Presentazione del modello

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell’anno solare, dove la scadenza è prorogata di 16 giorni (scadenza al 16 settembre). Qualora il termine di presentazione della comunicazione trimestrale cade di sabato o in giorni festivi, viene prorogata al primo giorno feriale successivo.

       il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) si presenta al 31/05/2018;

       il secondo trimestre (aprile-maggio-giugno) si presenta al 17/09/2018;

       il terzo trimestre (luglio-agosto-settembre) si presenta al 30/11/2018;

       il quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre) si presenta il 28 febbraio dell’anno successivo.

 

Soggetti interessati

Sono obbligati alla comunicazione delle liquidazioni Iva i soggetti passivi già obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva o alleffettuazione delle liquidazioni periodiche.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (come i contribuenti forfetari e quelli nel regime dei minimi), sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

 

Dati da comunicare

I campi rilevanti sono il totale delle operazioni attive e quello delle passive (al netto dell’Iva e senza distinguere quelle imponibili da quelle non imponibili o esenti), l’Iva esigibile, quella detratta e il relativo saldo, a debito o a credito. Vanno riportati, poi, l’eventuale credito del periodo precedente, quello dell’anno precedente (inserimento possibile anche quando si vuole passare dall’utilizzo in liquidazione a quello in F24), gli eventuali crediti d’imposta, gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali, l’acconto dovuto e l’Iva da versare o a credito.

Si ricorda che l’obbligo riguarda sia le liquidazioni dalle quali emerge un debito che quelle da cui emerge un credito.

 

Modalità di presentazione e ricevute

Il modello in esame va presentato all’Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato;

- entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce la precedente.

I dati delle liquidazioni periodiche possono essere trasmessi con:

Il file da inviare deve essere preventivamente firmato dal soggetto inviante tramite firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate).

In caso di invio tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi” al file va apposto il sigillo elettronico dell’Agenzia.

Le notifiche sull’esito dell’elaborazione dei file sono inoltrate tramite lo stesso canale utilizzato per la trasmissione. La notifica di esito è rappresentata da un file XML firmato elettronicamente. La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica della comunicazione è disponibile nell’apposita Sezione dell’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate nonché nella Sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

 

Sanzioni

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

 

Consultazione dei dati trasmessi

I dati delle liquidazioni periodiche Iva inviati all’Anagrafe Tributaria saranno messi a disposizione dei soggetti passivi Iva (o del suo intermediario) nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Non si tratta solo dei dati che sono stati precedentemente trasmessi dal soggetto passivo, ma anche dei dati fattura che sono stati inviati all’Agenzia delle Entrate dai suoi clienti e fornitori. Quindi, il contribuente potrà controllare, ad esempio, se una fattura da questi ricevuta e dedotta sia stata registrata dall’impresa che l’ha emessa.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, gli utenti registrati possono cliccare sulla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

21/05/2018

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.